Accesso civico Generalizzato

Contenuto dell'obbligo
Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Riferimenti normativi
Art. 1 co. 1 lett 0a) della l.r. n. 10/2014 e ss.mm.
Art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
Modalità richiesta accesso civico "generalizzato"
Dove rivolgersi
La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere presentata alla struttura amministrativa che detiene il documento oggetto della richiesta.
Quanto costa
Il rilascio di copia cartacea o digitale dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi di ricerca e dei costi di riproduzione sostenuti e documentati dall’Amministrazione.
Tempi di attesa
Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Come fare / Cosa fare
La richiesta di accesso civico generalizzato non necessita di motivazione e deve indicare:
  1. i dati identificativi del richiedente;
  2. gli estremi dei documenti richiesti o gli elementi necessari per l’identificazione degli stessi;
  3. le modalità e l’indirizzo per le comunicazioni relative all’istanza.
La richiesta può essere redatta utilizzando il modulo appositamente predisposto e deve essere presentata, con le seguenti modalità:
  1. tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.grigno@halleypec.it;
  2. tramite posta elettronica semplice all’indirizzo comune@comunegrigno.it;
  3. tramite posta raccomandata all’indirizzo Comune di Grigno Piazza Dante n. 15 38055 Grigno (Tn);
  4. tramite posta ordinaria all’indirizzo Comune di Grigno Piazza Dante n. 15 38055 Grigno (Tn).
  5. tramite fax al n. 0461-775130;
  6. direttamente a mano presso il protocollo del Comune di Grigno – Piazza Dante n. 15 Grigno (Tn).
Il responsabile della struttura amministrativa competente a detenere i documenti oggetto della richiesta si pronuncia sulla stessa con provvedimento espresso e motivato, comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Si applicano le esclusioni previste dalla legge, incluse quelle di cui all’art. 24, comma 1, della L. 07.08.1990 n. 241 (nell’ordinamento locale si applicano le corrispondenti disposizioni dell’art. 32 bis, commi 1 e 2, della L.P. 30.11.1992 n. 23). Si applicano, altresì, i limiti derivanti dalla tutela di determinati interessi pubblici e privati, elencati nell’art. 5 bis, commi 1 e 2, del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss. mm.
In caso di accoglimento dell’istanza nonostante l’opposizione dei controinteressati, i documenti richiesti sono trasmessi al richiedente non prima che siano decorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa da parte dei controinteressati.
Riferimenti normativi
D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss. mm. (artt 5, comma 2, e 5 bis)
L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss. mm. (art. 1, comma 1, lettera 0A)
 
Regolamento diritto accesso civico
Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato
Modulo "Richiesta accesso civico "generalizzato"
Modulo da presentare per la richiesta di accesso civico "generalizzato"
Informativa sul trattamento dei dati personali
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003).
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